Autore
Buscema, IgnazioTitolo
Reclamo e mediazione tributaria, dal 1° gennaio 2018 le nuove soglie anche per le liti su tributi localiPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2018 - Volume:
25 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
461 - Pagina finale:
466Il D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha esteso l’applicazione dell’istituto del reclamomediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro. Soglia più elevata per le
controversie tributarie soggette a reclamo e mediazione a partire dal 2018. Sale da 20 a 50 mila euro il
valore delle liti per le quali è imposta la procedura deflattiva. Questa regola si applica anche alle cause
in cui sono parti gli Enti locali. Il contribuente che riceve un accertamento fiscale ha l’obbligo di
presentare istanza di reclamo mediazione prima di proporre ricorso tributario, se il valore della lite è
inferiore o uguale al limite posto dal Legislatore (soglia pari a 20 mila euro fino al 31 dicembre 2017).
Per gli atti notificati a partire dal 1º gennaio 2018, è obbligatorio presentare preliminarmente istanza di
reclamo mediazione, quando il valore degli stessi non è superiore a €. 50.000. È, infatti, inammissibile
il motivo di ricorso proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale (C.T.P.) per il quale non sia
stata preventivamente esperita la procedura del reclamo mediazione.
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