Autore
Giorno, ErminiaTitolo
Modalità di recupero, individuali o collettive sui fondi, dei rilievi SIFIP nelle Autonomie localiPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2019 - Volume:
26 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
503 - Pagina finale:
508Il pubblico impego è privatizzato, ma tanto per il contratto individuale di lavoro quanto per il contratto
decentrato integrativo il D.Lgs. n. 165/2001 prevede nullità testuali e parziali, che di norma fanno venir
meno non già l’intero sinallagma contrattuale ma la sola clausola inficiata.
Qualora la Corte dei conti, il Dipartimento della Funzione pubblica o il MEF per il tramite dei SIFIP
accertino l’avvenuto superamento dei vincoli di finanza pubblica, corre l’obbligo per la PA datoriale di
procedere al recupero.
Detto recupero deve avvenire:
1) per le Regioni ed Enti locali in primis tramite il meccanismo di cui all’art. 40 D.Lgs n. 165/2001 e,
qualora non si raggiunga accordo decentrato, a mezzo del recupero individuale ai sensi dell’art. 2033
Cod. civ.;
2) per le altre Autonomie locali (in specie, Camere di commercio), a mezzo del recupero individuale.
Il recupero individuale avviene:
- mediante azione giudiziaria nei riguardi del personale non più in servizio;
- mediante rateizzazione a valere sulla produttività per il personale in servizio.
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