Autore
Bellin, MassimoTitolo
Lo scioglimento della comunione e la “nullità urbanistica”Periodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
501 - Pagina finale:
506Dopo la sentenza 22 marzo 2019, n. 8230, per la seconda volta durante il medesimo anno con
la recente sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 le Sezioni Unite sono tornate ad occuparsi della
nullità degli atti traslativi di immobili per omissione della c.d. “menzione urbanistica”.
In quest’ultimo arresto, attraverso l’articolazione di cinque distinti principi di diritto la Corte nomofilattica ha compiuto un vero e proprio revirement, statuendo che tale comminatoria di nullità riguarda
anche gli atti di scioglimento delle comunioni - e non soltanto gli atti di trasferimento inter vivos - e che
ciò vale indifferentemente per le divisioni delle comunioni ordinarie ovvero ereditarie (le quali
rappresentano atti inter vivos e non mortis causa).
Inoltre, quanto allo scioglimento giudiziale della comunione (ordinaria ovvero ereditaria), le Sezioni
Unite hanno stabilito che esso non può essere disposto con riferimento ad un immobile privo di
regolarità edilizia, ma che ciò non impedisce al coerede di chiedere giudizialmente lo scioglimento
della comunione ereditaria con esclusione dell’immobile abusivo che ne faccia eventualmente parte.
Infine, il S.C. ha chiarito che la comminatoria di nullità urbanistica non si applica nel giudizio di divisione
originato da procedura esecutiva, individuale oppure concorsuale.
Per l’appunto, la pronuncia è stata emessa nel contesto di un giudizio di divisione c.d. endoconcorsuale, sotto la vigenza dell’attuale Legge fallimentare ed in attesa della prossima entrata in vigore del
c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
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