Autore
Izzo, UldericoTitolo
Equo compenso agli organi di controllo nelle società a partecipazione pubblicaPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
507 - Pagina finale:
511Le Pubbliche Amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera professionale (qual è quello in
questione), sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Al
fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli decreti
ministeriali per ciascuna categoria di professionisti. Detti parametri non possono essere considerati
alla stregua di minimi tariffari inderogabili (pena la surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o
minime per le attività professionali e intellettuali, abolite dal cosiddetto “decreto Bersani”), ma
costituiscono un criterio orientativo per la determinazione del compenso. In altri termini, non è
esclusa, in via di principio, la possibilità che le parti pattuiscano liberamente il compenso anche in deroga ai parametri di liquidazione indicati nei citati decreti ministeriali.
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