Autore
Buscema, IsabellaTitolo
Accertamento esecutivo dei tributi locali dal 1° gennaio 2020Periodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
536 - Pagina finale:
540L’accertamento esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2020, ex art. 1, comma 792, della Legge di Bilancio
2020 (Legge n. 160/2019), non concerne solo IMU e TASI ma è esteso a tutti i tributi locali compresi
oneri di urbanizzazione e rette d’asilo nido. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la norma
contempla sia le entrate patrimoniali(ad esempio, oneri di urbanizzazione), sia i tributi comunali,IMU e
TASI. Per i morosi, l’iter si accorcia notevolmente a favore degli Enti locali che possono così ottenere
più velocemente i loro crediti. In altri termini, non si notifica la cartella esattoriale o l’ingiunzione,
poiché tutto è “contenuto” nell’avviso di accertamento esecutivo notificato al contribuente. Dopo
aver ricevuto l’accertamento esecutivo, se non si paga o non presenta ricorso, si potranno subire le
stesse conseguenze di chi non adempie alle cartelle esattoriali, ovvero ipoteca sulla casa, pignoramento dei conti correnti o fermo auto. Lo scenario che si prospetta, dunque, è una sensibile
contrazione del tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella della riscossione, anche nei
casi di tributi locali. L’introduzione dell’accertamento esecutivo per i tributi locali rappresenta,
senz’altro un aspetto negativo riguardo al contribuente. Con esso, infatti, viene potenziato l’aspetto
della riscossione. Vengono ridotti i tempi che portano alla riscossione coattiva alla quale si arriva con
un numero di provvedimenti minore. Un cambiamento senz’altro favorevole per il cittadino è,
viceversa, l’importo dell’aggio di riscossione. La riforma non hamodificato nulla in ordine allemodalità
di riscossione dei tributi comunali, in pendenza di giudizio. Ne deriva che, come ripetutamente
statuito dalla Cassazione (n. 5318/2019), il Comune ha il potere di pretendere il pagamento dell’intera
maggiore imposta accertata, non applicandosi il criterio della riscossione graduale, valevole invece
per i tributi erariali. Al contrario, con riferimento alle sanzioni, trova applicazione l’art. 19, D.Lgs. n. 472/
1997, in forza del quale le sanzioni sono riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado, favorevole
all’ente impositore, nei limiti di due terzi. Queste regole possono essere derogate solo in caso di
fondato pericolo della riscossione, e in tale eventualità occorre darne notizia al contribuente con
apposito atto motivato. Si tratta ad esempio dell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia iniziato a
disperdere il proprio patrimonio, con atti di vendita. Lemodalità di notifica degli accertamenti esecutivi
non sonomodificate rispetto al passato. Questo comporta che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, Legge
n. 296/2006, continuerà ad essere legittima la notifica con raccomandata AR, senza dover quindi necessariamente procedere con le modalità degli atti giudiziari.
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