Autore
Buscema, IsabellaTitolo
Nullità dell'atto impositivo per assenza di motivazionePeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
4 - Pagina iniziale:
690 - Pagina finale:
694Il presente contributo, alla luce di un recente intervento del giudice di legittimità (Corte di Cassazione,
sentenza 13 febbraio 2020, n. 3592), analizza l’eccezione di nullità dell’atto impositivo ai fini ICI per
carenza di motivazione e le conseguenze dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in
genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio. A tal riguardo, il
giudice di legittimità ha precisato che l’accertamento della mancata motivazione dell’atto impositivo
non comporta automaticamente l’accoglimento della censura e la cassazione con rinvio della
sentenza impugnata in cassazione. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è oramai comunemente trattata
alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (aventi rilevanza
costituzionale ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost.), e in base alla lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi. Per cui è pacifico che una volta verificata l’omessa
pronuncia su una domanda o su un’eccezione, come pure su motivo di appello la Corte di cassazione
può a sua volta omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e decidere nel merito,
allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, per modo da
confermare il dispositivo della sentenza di appello attesa l’inutilità di un ritorno della causa in fase
di merito, ove la questione non richieda, naturalmente, ulteriori accertamenti di fatto.
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