Autore
Buscema, Isabella

Titolo
Nullità dell'atto impositivo per assenza di motivazione
Periodico
Azienditalia (Online)
Anno: 2020 - Volume: 27 - Fascicolo: 4 - Pagina iniziale: 690 - Pagina finale: 694

Il presente contributo, alla luce di un recente intervento del giudice di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 13 febbraio 2020, n. 3592), analizza l’eccezione di nullità dell’atto impositivo ai fini ICI per carenza di motivazione e le conseguenze dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio. A tal riguardo, il giudice di legittimità ha precisato che l’accertamento della mancata motivazione dell’atto impositivo non comporta automaticamente l’accoglimento della censura e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata in cassazione. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è oramai comunemente trattata alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (aventi rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost.), e in base alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi. Per cui è pacifico che una volta verificata l’omessa pronuncia su una domanda o su un’eccezione, come pure su motivo di appello la Corte di cassazione può a sua volta omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e decidere nel merito, allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, per modo da confermare il dispositivo della sentenza di appello attesa l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, ove la questione non richieda, naturalmente, ulteriori accertamenti di fatto.




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