Autore
Servidio, SalvatoreTitolo
Immobili non ultimati accatastatiPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
4 - Pagina iniziale:
699 - Pagina finale:
703Con l’ordinanza n. 31496/2019, la Corte di cassazione ha stabilito che la nozione di fabbricato di cui
all’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, rispetto all’area su cui insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che
l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si
trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata. Per l’applicazione dell’imposta sul “fabbricato di nuova costruzione”, infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data dell’ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione.
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