Autore
Durante, Giuseppe

Titolo
La linea di confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in caso di opposizione agli atti esecutivi
Periodico
Azienditalia (Online)
Anno: 2020 - Volume: 27 - Fascicolo: 6 - Pagina iniziale: 1051 - Pagina finale: 1054

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n. 7822 del 14 aprile 2020 attraverso una serie di principi di diritto di carattere generale hanno fatto chiarezza in ordine alla individuazione della giurisdizione competente (tributaria o ordinaria) in caso di domande plurime legate tra loro da un nesso di subordinazione; in particolare, in caso di notifica di atti esecutivi in senso stretto notificati in fase di esecuzione forzata ex artt. 49 ss. del D.P.R. n. 602/1973 (pignoramento presso terzi) che trovano la loro legittimità nella preesistente notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento o cartelle di pagamento). In altre parole, gli Ermellini in concomitanza della pronuncia in commento hanno focalizzato in punto di diritto alcuni principi cardine, in considerazione dei quali deve essere individuata la giurisdizione competente in caso di notifica di atti esecutivi. Fondamentalmente i giudici di Palazzaccio hanno confermato l’orientamento ultimo assunto dalla stessa Cassazione in ordine alla competenza della giurisdizione ordinaria - giudice dell’esecuzione in caso di impugnazione di atti esecutivi in senso stretto prescindendo dalla natura del credito per cui si procede. Tuttavia, è questa una questione su cui gli Ermellini si sono più volte cimentati assumendo negli anni orientamenti anche difformi, pur trattandosi della stessa tipologia di atti. Del resto, non è un caso che l’individuazione della competenza per materia del giudice tributario o in alternativa di quello ordinario, in materia di esecuzione, è regolata da un complesso quadro normativo che ha subìto delle recenti modifiche ad opera della stessa Corte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 114/2018).




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