Autore
Durante, GiuseppeTitolo
La linea di confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in caso di opposizione agli atti esecutiviPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
6 - Pagina iniziale:
1051 - Pagina finale:
1054Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n. 7822 del 14 aprile 2020
attraverso una serie di principi di diritto di carattere generale hanno fatto chiarezza in ordine alla
individuazione della giurisdizione competente (tributaria o ordinaria) in caso di domande plurime
legate tra loro da un nesso di subordinazione; in particolare, in caso di notifica di atti esecutivi in senso
stretto notificati in fase di esecuzione forzata ex artt. 49 ss. del D.P.R. n. 602/1973 (pignoramento
presso terzi) che trovano la loro legittimità nella preesistente notifica di atti presupposti (avvisi di
accertamento o cartelle di pagamento). In altre parole, gli Ermellini in concomitanza della pronuncia in
commento hanno focalizzato in punto di diritto alcuni principi cardine, in considerazione dei quali deve
essere individuata la giurisdizione competente in caso di notifica di atti esecutivi. Fondamentalmente
i giudici di Palazzaccio hanno confermato l’orientamento ultimo assunto dalla stessa Cassazione in
ordine alla competenza della giurisdizione ordinaria - giudice dell’esecuzione in caso di impugnazione
di atti esecutivi in senso stretto prescindendo dalla natura del credito per cui si procede. Tuttavia, è
questa una questione su cui gli Ermellini si sono più volte cimentati assumendo negli anni orientamenti anche difformi, pur trattandosi della stessa tipologia di atti. Del resto, non è un caso che
l’individuazione della competenza per materia del giudice tributario o in alternativa di quello ordinario,
in materia di esecuzione, è regolata da un complesso quadro normativo che ha subìto delle recenti
modifiche ad opera della stessa Corte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 114/2018).
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