Autore
Servidio, SalvatoreTitolo
Prescrizione della cartella non impugnataPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
10 - Pagina iniziale:
1601 - Pagina finale:
1604Con la sentenza n. 11814 del 2020, la Corte di Cassazione ribadisce, richiamando le Sezioni Unite del 2016, che se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non viene impugnato nel termine per il ricorso, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma
quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo. Pertanto, indicativamente sarà di dieci anni per i tributi erariali, e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali.
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