Autori
Izzo, UldericoLongoni, PaoloTitolo
Per l'in house occorre sempre motivare le ragioni del mancato ricorso al mercatoPeriodico
Azienditalia (Online)Anno:
2020 - Volume:
27 - Fascicolo:
12 - Pagina iniziale:
1955 - Pagina finale:
1958Ai sensi del più volte citato art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni
appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche”.
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