Autore
Muciaccia, NicolòTitolo
Sulla legittimazione processuale c.d. «suppletiva» del fallito dopo la dichiarazione di fallimento = On the «supplementary» procedural legitimacy of the debtor after the declaration of bankruptcy / ([Nota a sentenza], Corte di cassazione, ord. 1° dicembre 2023, n. 33546)Periodico
Il diritto fallimentare e delle società commercialiAnno:
2024 - Volume:
99 - Fascicolo:
6 - Pagina iniziale:
1189 - Pagina finale:
1213 - Parte:
2Nel lavoro si commenta un’ordinanza in cui la Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria, riafferma il principio per cui, sebbene ai sensi dell’art. 43 L. Fall. la dichiarazione di fallimento sottragga al fallito la legittimazione processuale trasferendola al curatore, se questi rimanga inerte nell’esercitare azioni che consentirebbero di incrementare la massa attiva, il debitore potrà agire in sua vece sì che il ricavato possa confluire nelle casse della procedura. Passando a vaglio critico le diverse tesi prospettate sul punto, nello scritto si propone una soluzione tesa a valorizzare il nesso tra spossessamento, perdita della legittimazione e rimedio dell’inefficacia.
The paper comments on an order in which the Court of Cassation, in line with the prevailing jurisprudence, reaffirms the principle whereby, although pursuant to Article 43 of the Bankruptcy Law, the declaration of bankruptcy deprives the debtor of procedural legitimacy by transferring it to the liquidator, if the latter remains inactive in exercising actions that would increase the assets, the debtor may act in its place so that the revenue may flow into the coffers of the proceedings. Critically examining the various theses put forward on this point, the paper proposes a solution aimed at emphasising the link between dispossession, loss of legitimacy and the remedy of ineffectiveness
SICI: 0391-5239(2024)99:6<1189:SLPC«D>2.0.ZU;2-R
Esportazione dati in Refworks (solo per utenti abilitati)
Record salvabile in Zotero
Biblioteche ACNP che possiedono il periodico