Autore
Zebri, Samantha

Titolo
La ricostruzione delle Sezioni Unite della Cassazione e le sue ricadute
Periodico
Azienditalia (Online)
Anno: 2025 - Volume: 32 - Fascicolo: 11 - Pagina iniziale: 1155 - Pagina finale: 1169

Negli ultimi due anni l'istituto dell'autotutela tributaria è stato oggetto di significativi interventi normativi e giurisprudenziali che hanno allargato l'area di intervento dell'Amministrazione finanziaria anche "in malam partem". Come noto, per autotutela in malam parte si intende l'esercizio del relativo potere con effetti peggiorativi per il contribuente, nel rispetto dei limiti costituzionali e di legge (termine di decadenza per l'accertamento; assenza di giudicato). Le forme e modalità del potere di autotutela in materia tributaria sono disciplinate dall'art. 2-quater, comma1, del D.L. n. 564/1994, conv. con modif. dalla Legge n. 656/1994,e dal successivo D.M.n. 37/ 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, della Legge n. 212/2000. Come noto, lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) disciplina da gennaio 2024 agli articoli art. 10-quater e 10-quinquies due modalità di esercizio del potere di autotutela: una obbligatoria ed una facoltativa, con regole su competenze, istruttoria e formalizzazione dell'istanza e conferma dei tradizionali limiti (la presenza di giudicato, la maturata decadenza del potere di accertamento, ecc.). La relativa operatività è oggetto di prassi ed istruzioni operative (Agenzia delle Entrate - Circolare n. 21/E/2024 e conseguenti). Come si approfondirà nel presente articolo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30051/2024, ammettono espressamente la possibilità per l'Amministrazione di annullare un atto viziato (sia per vizi formali che sostanziali) sostituendolo con un nuovo atto impositivo che accerti un maggior carico tributario, a condizione che non sia decorso il termine decadenziale entro cui poter riesercitare l'attività di accertamento. Non si tratta di autotutela integrativa, bensì sostitutiva: il nuovo atto di accertamento emesso dall'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere di autotutela non va semplicemente ad integrare quanto già accertato, bensì a riquantificare l'intero carico tributario sostituendosi al precedente atto di accertamento conseguentemente annullato. L'autotutela sostitutiva si fonda sull'illegittimità dell'atto originario e sostituisce quel provvedimento sulla base degli stessi elementi già considerati; l'accertamento integrativo, invece, si fonda sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e si affianca al primo atto. Si tratta di istituti/atti differenti e ciò ovviamente si ripercuote a livello pratico e processuale essendone diversi i rispettivi presupposti e limiti normativi.




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