Autori: Mazzillo, Andrea, Tonveronachi, Nicola
Titolo: Aziende speciali affidatarie dirette di SPL: tra onerosità e gratuità dei compensi per gli Organi amministrativi
Periodico: Azienditalia (Online)
Anno: 2019 - Volume: 26 - Fascicolo: 8/9 - Pagina iniziale: 1241 - Pagina finale: 1252

La magistratura contabile nella sua funzione nomofilattica con la recente delibera della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2019/QMIG (depositata il 3 giugno 2019) interviene sulla gratuità dei compensi degli organi amministrativi delle società pubbliche, in particolare delle Aziende Speciali che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, affermando il principio che gli amministratori di dette aziende possono essere remunerati, in deroga all’art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010(misure per il contenimento della spesa), anche in presenza di una contribuzione dell’ente pubblico al fondo di dotazione iniziale dell’azienda. La Corte dei conti, infatti, confermando nel dispositivo la ratio della norma in oggetto, ne delinea opportunamente l’ambito di applicazione. Viene sancito, pertanto, il principio per il quale la partecipazione agli organi amministrativi a titolo onorifico è intesa per le aziende e organismi pubblici che ricevono contributi pubblici nel corso dell’esercizio della propria attività, con esclusione delle somme corrisposte per effetto di un rapporto contrattuale di servizio in essere o per costituire la dotazione di capitale inziale. L’articolo si sofferma riportando la posizione della magistratura contabile, sul concetto di contribuzione pubblica a cui gli autori aggiungono ulteriori elementi di natura giuridica e contabile. Elementi, questi ultimi, che consentono di inquadrare, per differenza (tutto ciò che non è incluso nel perimetro), il ruolo delle aziende pubbliche nell’ambito dell’erogazione di servizi d’interesse economico generale che sono chiamate dallo stesso legislatore pubblico, spesso con regole più stringenti dei propri competitor privati, a generare flussi di ricavi sufficienti per assicurare la propria continuità d’impresa. La Corte dei conti riconosce anche per gli amministratori di Aziende Speciali che svolgono servizi pubblici di interesse generale il diritto di ricevere il compenso per l’incarico in assenza di contribuzione pubblica.





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