Articolo
Anno: 2020
La Cassazione muta l'orientamento della dominante giurisprudenza di merito stabilendo che il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetta alla sola prescrizione. Omessa valutazione del testo letterale e della 'ratio' posta a base del dettato normativo e suo stravolgimento [Nota a sentenza: Cassazione civile, sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004]
In: Nuovo notiziario giuridico
, n. 2, pp. 296-305
